Per agire secondo legge e regolarità giuridica, il genitore è in dovere di richiedere che la normativa venga applicata dall’ASL in senso compiuto e corretto.
Modalità
- In ossequio all’art. 32 Cost. e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della L. n.119/2017, nonché dal punto 4) della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017, è necessario ed è obbligo dell’ASL, e ciò prima di fissare ‘appuntamento vaccinale: convocare con racc.ta a.r. i genitori ad un colloquio, informarli accuratamente, fornire loro documentazione, ecc.
Gli obblighi informativi, di confronto ed approfondimento, di esame del materiale e della documentazione scientifica, statistica e sanitaria disponibile, già richiamati da tutte le norme sulla vaccinazioni (si veda ad esempio l’art. 7 della L. 210/1992 sui danni da vaccinazione), sono obbligatori ed immancabili.
Attualmente ciò non viene fatto, infatti le asl italiane stanno inviando quotidianamente appuntamenti vaccinali già fissati, ignorando totalmente gli obblighi di legge (INVITO AL COLLOQUIO INFORMATIVO, ECC).
In queste condizioni, proprio in ossequio alla L. 119/2017, dell’art. 32 Cost. ed in tutela della salute dei cittadini, non si può procedere a vaccinazione.
- A ciò, in favore dei cittadini “vigilanti”, va aggiunto un primario diritto che deve essere assolutamente tutelato. Ovvero: per accertare l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 119/2017 nonché dai punti 3) e 6) della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017, poichè è impensabile che l’avvenuta immunizzazione da malattia naturale sia accertata dal medico curante “a vista”, si renderà necessario procedere ad a esami pre-vaccinali.
Contrariamente a quanto stabilito dalla norma in questione, tali esami devono essere a carico dell’Asl.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del Decreto del Ministro della Sanità 1/2/1991 (“Prestazioni di prevenzione gratuite”) l’effettuazione di detti esami deve avvenire in regime di esenzione.
Pertanto la asserita ed indicata non-gratuità di tali verifiche è in antitesi con una norma primaria
(Decr. Min. Sanità 1.2.1991), e con la possibilità per il cittadino che è chiamato ad attestare una condizione (l’avvenuta immunizzazione), quale presupposto dell’esenzione ad un obbligo imposto dalla Legge.
Ciò è ulteriormente confermato dalla disciplina delle “prestazioni erogate senza oneri a carico dell’interessato”, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 4 lett. B) del D. L.vo 29/04/1998 nr. 124.
La normativa è chiarissima. Finché non ci sarà da parte dell’ASL il rispetto di questi obblighi, importanti e previsti dalla norma, l’appuntamento vaccinale non si potrà tenere.
A cura di Avv. Luca Ventaloro – Comilva