In merito al 10 Marzo 2018 e date contigue indicate erroneamente come termine ultimo per adempiere all’obbligo vaccinale sono disponibili molte indicazioni. Ecco come comportarsi nei confronti di quelle scuole e strutture che stanno interpretando a modo loro la legge 119/2017 (decreto Lorenzin) sui vaccini. E’ certamente giunto il momento per i genitori di manifestare più concretamente il proprio dissenso verso gli illeciti commessi a scapito della serenità dei bambini e delle famiglie. Sempre con rispetto e buon senso civico.

1. Da fare subito

  1. Richiedere un appuntamento urgente con dirigente scolastico e/o sindaco
  2. Preparare i documenti necessari a sostenere e spiegare le irregolarità che potrebbero verificarsi, alcune anche penalmente perseguibili. In particolare leggete, studiate e consegnate a scuola il chiarissimo VADEMECUM contro le espulsioni scolastiche di marzo 2018 de “La Scuola che Accoglie” specifico per i dirigenti scolastici e gli operatori del settore.
  3. Astenersi dall’esprimere qualsiasi opinione in merito a vaccinazioni e vostre intenzioni sanitarie. Agli incontri discutete SOLO la corretta applicazione della legge e la tutela del diritto allo studio dei vostri figli. Anche se dovessero chiedervi anticipazioni, ricordate che non è di competenza dell’amministrazione pubblica affrontare in queste sedi argomenti medico-sanitari personali che riguardino voi o i bambini. Questo concetto è essenziale: fissatelo e ribaditelo al vostro interlocutore (scuola e/o sindaco).

Alleghiamo un archivio .zip di documenti utili a sensibilizzare.

INCONTRO_Esclusioni-Scuola-Marzo2018.zip

Include vademecum introduttivi, comunicazioni ufficiali, mozioni comunali e regionali approvate per garantire la continuità di frequenza ai bambini iscritti all’anno scolastico 2017/2018, i pareri di noti studi legali e altro. Tutti file sono numerati secondo priorità e hanno una nomenclatura intuitiva, per una facile fruizione.

Pareri legali

→ Per i soci COMILVA

Ricordiamo qui, alcuni pareri legali che potrete integrare o consegnare direttamente alla scuola, esclusivamente se siete già soci Comilva (contatti), allegati allo zip sopra linkato:

→ Dallo staff AsSIS e CliVa

Qui gli approfondimenti dello staff legale di altre due importanti associazioni di riferimento:

2. Richiesta d’intervento a “La Scuola che Accoglie”

Gli istituti che stanno interpretando in modo errato la legge vanno segnalati al gruppo
La scuola che accoglie” inviando una email a: sca@lascuolacheaccoglie.org indicando il nome della scuola, del dirigente scolastico, email o PEC, numero di telefono e città.
La scuola che accoglie si occuperà di far pervenire alle strutture le corrette indicazioni, soprattutto in caso non vi concedano un incontro o non vi sentiate in grado di sostenere i colloqui con dirigente scolastico e/o sindaco.

N.B. Per evitare doppie segnalazioni, verificate se l’istituto è già in contatto con “La Scuola che Accoglie” chiedendo al vostro dirigente scolastico o in segreteria. In molte zone i comitati, i gruppi di genitori e i docenti SCA hanno già avviato un dialogo con i comprensivi.

3. Lettere e diffide

Se le azioni precedenti non sortissero alcun effetto, e il dirigente dovesse continuare imperterrito a pretendere documentazione, inviarvi convocazioni farlocche o altro, sul sito Comilva sono a disposizione due lettere.

  • Scenario 1: la prima lettera, di cui vi consigliamo l’utilizzo, è quella con toni pacati, che vuole in ogni caso portare avanti un dialogo costruttivo con il dirigente. La famiglia e la scuola dialogano ancora sulla base di un rapporto cordiale, atto a dirimere la questione con reciproco rispetto, valutando i termini della questione alla luce del dettato legislativo e applicando sempre il buon senso.
  • Scenario 2: la seconda è una vera e propria diffida, e va usata solo in casi particolari, quando tra la famiglia e la scuola non ci sono ulteriori margini di dialogo e confronto. A questo punto dobbiamo scegliere una strategia di maggior contrapposizione frontale che mira a tutelare la famiglia verso un vero e proprio “abuso di potere” da parte del dirigente scolastico. Qui le strade sono due,
    • Inviare una lettera di DIFFIDA da parte della famiglia:
      Lettera_DIFFIDA_Famiglia
      oppure,
    • affidarsi ad un legale per formulare la DIFFIDA.

Va tenuto presente che in casi estremi potrebbe comunque rivelarsi necessario interpellare un legale per formulare una diffida personalizzata. Qui le linee guida dello Staff COMILVA più dettagliate, per fronteggiare eventuali minacce d’espulsione e sospensione da scuola, con anche miglior descrizione degli iter sopra citati.


LINEE GUIDA Marzo 2018 – Tutela scolastica


Cosa fare di fronte alle minacce di esclusione?

In buona parte del territorio nazionale ci giungono segnalazioni da parte di genitori cui le segreterie scolastiche stanno intimando la consegna di ulteriore documentazione relativa allo stato di adempienza vaccinale, pena la esclusione dalla frequenza a partire dal giorno 10 marzo 2018 (o dal giorno feriale successivo lunedì 12 marzo 2018). Dato il tenore delle comunicazioni inviate alle famiglie, ravvisiamo purtroppo una notevole confusione presso le segreterie scolastiche circa gli adempimenti relativi allo stato vaccinale dei bambini attualmente regolarmente iscritti e frequentanti l’anno scolastico in corso.
Quanto previsto nella normativa pare, tuttavia, non essere chiaro a molti Dirigenti Scolastici, i quali applicano indistintamente a tutti il termine del 10 marzo 2018, quale termine per la presentazione di ulteriori documenti comprovanti la posizione vaccinale dei minori.

Di tali ulteriori adempimenti non vi è indicazione alcuna nella norma di riferimento (d.l. 73/2017, come convertito dalla l. 119/2017): le richieste che in questi giorni le scuole (in particolare le scuole paritarie aderenti alla FISM) stanno inoltrando alle famiglie appaiono pertanto totalmente illegittime e palesemente in contrasto con quanto stabilito dalla richiamata legge. A questo proposito vi mettiamo a disposizione il parere legale dell’Avv. Matteo Borgini: “Ancora sul termine del 10 marzo 2018 nel contesto degli adempimenti previsti dal d.l. 73/2017, come convertito dalla l. 119/2017: l’errata posizione della FISM”.

In ultimo, a conferma della nostra corretta interpretazione del dato normativo, la Circolare congiunta n. 467/2166 diramata dal Ministero della Salute e dal MIUR il 27.2.2018 vede il termine del 10 marzo correttamente ricollegato alla sola fattispecie di chi ha iscritto a settembre con l’autocertificazione di essere in regola con tutte le vaccinazioni, sostitutiva del libretto. Tale circolare conferma definitivamente che chi ha iscritto consegnando alle scuole la copia della raccomandata di prenotazione (o pec o prova equipollente) non è più soggetto ad alcun adempimento. Pertanto in relazione a tale casistica i dirigenti scolastici non dovranno richiedere alcunché.

La circolare del 27.2.2018, che ha una valenza interpretativa, contiene tuttavia l’ennesima forzatura, laddove prescrive nei soli casi di iscrizione a scuola mediante consegna di autocertificazione di aver spedito la raccomandata – si tratta dell’ennesima circostanza non prevista dalla legge (in realtà una rara avis giuridica) ma introdotta surrettiziamente dalla circolare congiunta del 1.9.2018 – di “dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data”. Semmai la Circolare poteva suggerire in questa casistica solo la consegna alle scuole della copia della raccomandata spedita a settembre (perché non ci pare che il DPR 445/2000 consenta di autocertificare di aver spedito dei documenti), ma non certo di altra documentazione che riguarda l’iter tra le ASL e le famiglie, che è inoltre coperto dalla privacy. Va detto poi che in molti casi le ASL semplicemente ancora non hanno convocato, per cui i due Ministeri ancora una volta richiedono ai genitori degli adempimenti impossibili, ai quali consegue una sanzione enorme quale l’esclusione di minori dagli asili.

Fermo quanto sopra, ove l’atteggiamento di incomprensibile chiusura delle direzioni scolastiche verso i genitori persistesse anche dopo i chiarimenti dei Ministeri, e le famiglie ricevessero ancora solleciti scritti e verbali atti a richiedere una generica “messa in regola con idonea documentazione” della posizione vaccinale del minore, ovvero ricevendo le famiglie solleciti nel produrre “idonea documentazione” (ivi comprese attestazioni di appuntamento vaccinale anche in data successiva al 10 marzo 2018), occorrerà procedere come segue, individuando il proprio caso fra gli scenari descritti al punto 3. “LETTERE E DIFFIDE”, precedentemente descritto.

Nei casi più seri, visti i tempi strettissimi, consigliamo senz’altro alle famiglie di rivolgersi ad un legale. A tal proposito ciascun associato potrà ovviamente rivolgersi al proprio professionista di fiducia. Segnaliamo, in ogni caso, che Comilva ha stipulato una convenzione con diversi legali presenti sul territorio, che hanno esperienza specifica in materia e che applicano un tariffario concordato con la nostra associazione. Per chi volesse maggiori informazioni sul territorio può scrivere agli indirizzi dei referenti regionali: http://www.comilva.org/contatti/

L’avvocato cui le famiglie conferiranno mandato valuterà la migliore strategia e, verosimilmente, trasmetterà alle scuole in nome e per conto delle famiglie una diffida. Ribadiamo il concetto che la diffida andrà inviata, in tutela di ogni singola famiglia, solo dove vi sia la ragionevole certezza che il Dirigente della Scuola Materna o Nido abbia in mente o abbia già enunciato il proposito di applicare scorrettamente la L. 119/2017 (esclusione, interruzione della frequenza, ecc.). Non andrà inviata a Istituti dove è certo che invece la legge sarà applicata correttamente.

I termini generali della diffida saranno gli stessi delle lettere che vi abbiamo messo a disposizione, ma certamente il legale a cui vi affiderete saprà e dovrà personalizzare la cosa in modo opportuno, inserendo eventualmente particolari questioni inerenti il caso specifico.

Se poi il Dirigente persisterà nell’errore e attuerà provvedimenti illegittimi, non rimarrà che dar corso alle azioni giudiziarie.